Art. 20.
(Trasferimento d'azienda).

      1. Nel caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, i lavoratori interessati dal trasferimento possono richiedere alla società alienante la liquidazione della loro partecipazione azionaria. In tal caso le quote rimborsate ai lavoratori sono calcolate per il raggiungimento delle soglie previste dall'articolo 17, comma 1, della presente legge, per i cinque anni successivi al trasferimento.
      2. La società acquirente risponde in solido con la società alienante per il credito di cui al comma 1. Previo consenso delle rappresentanze sindacali unitarie ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la liquidazione della partecipazione azionaria dei lavoratori trasferiti può essere integralmente rimessa alla società acquirente.
      3. Ai fini di cui al comma 1, il valore delle azioni è calcolato sulla base del prezzo medio di borsa registrato nei sei mesi antecedenti il trasferimento d'azienda.